Per molti lavoratori, il viaggio quotidiano da casa al luogo di lavoro rappresenta non solo un dispendio di tempo ma anche una spesa economica significativa.
La domanda che sorge spontanea è se esista la possibilità di ottenere un rimborso per tale tragitto e come distinguere questa eventualità dalle trasferte o dai rimborsi chilometrici.
Prima di addentrarci nella questione specifica del rimborso per il tragitto casa-lavoro, è fondamentale chiarire le differenze con altre tipologie di spese legate al lavoro. Il rimborso chilometrico si applica quando i lavoratori si recano in un luogo diverso dalla sede abituale per compiti aziendali utilizzando mezzi propri. Queste condizioni devono verificarsi simultaneamente per poter accedere a tale tipo di rimborso.
D’altra parte, la trasferta riguarda l’assegnazione temporanea a una sede diversa da quella consueta per esigenze aziendali. I lavoratori in trasferta hanno diritto a ricevere ristori integrativi o indennità che variano a seconda della destinazione (nazionale o internazionale) e sono parzialmente esenti da tassazione.
Contrariamente alle situazioni sopra descritte, il tragitto quotidiano dal domicilio al posto di lavoro non rientra generalmente nelle tipologie di spesa rimborsabili dall’azienda. Tuttavia, esiste un’eccezione importante stabilita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza C-266/14 e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 66/2003 relativo alle norme sull’orario di lavoro.
La sentenza emessa dalla Corte UE ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di retribuire il tempo impiegato dai lavoratori privi di una sede fissa per recarsi sul posto di lavoro. Questo significa che, in casi specifici, il tempo trascorso nel viaggio da casa al luogo dove si svolge l’attività lavorativa deve essere considerato parte integrante dell’orario lavorativo e quindi retribuito adeguatamente.
Il rimborso previsto dalla sentenza viene corrisposto direttamente nella busta paga del dipendente sulla base delle ore effettivamente impiegate nel viaggio, calcolate secondo il salario orario convenuto. A differenza dei rimborsi legati alle trasferte, questi importi sono soggetti a tassazione ordinaria senza possibilità di deduzioni fiscali specifiche ed entrano nel calcolo dell’imponibile IRPEF così come contribuiscono alla base imponibile INPS.
Sebbene nella maggior parte dei casi i lavoratori non possano aspirare a un rimborso per i costi associati al tragitto quotidiano tra casa e luogo di lavoro, esistono circostanze particolari – come quelle relative ai dipendenti senza una sede fissa – in cui questo diritto viene riconosciuto e tutelato dalle normative vigenti.
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